DeCertificazione - Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
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Servizio attivo
L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini.
Descrizione
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, d.P.R. n. 445/2000). Pertanto, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati, che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati e si assumeranno l'onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Ciò significa non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all'ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all'ufficio anagrafe.
Se le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno, inefficace.
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.)
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: ''Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.''
Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche ai privati le disposizioni di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000: ''Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli idonei anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali si sono resi le dichiarazioni.''
Come fare
Come e quando effettuarla
Deve essere effettuata dal dichiarante, su una pagine bianca o sul Modello in allegato a questa pagina (da personalizzare) che procederà alla sottoscrizione. Possono essere dichiarati tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione. Gli Uffici e i privati sono obbligati ad accettarla
Come compilare l'autocertificazione
L'autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell'ufficio anagrafe.
in un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il ''contestuale'' (anche detto ''cumulativo'') di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da un'unica autocertificazione.
Il cittadino può altresì elaborare l'autocertificazione dal portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure ''entra con CIE'', decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità.
In allegato a questa pagina, si fornisce un modello di autocertificazione.
Quali informazioni si possono autocertificare
L'art. 46 del d.P.R. 445/2000 che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti (elenco esaustivo):
- Data e luogo di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- Stato di famiglia;
- Esistenza in vita;
- Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- Iscrizione in albi, in elenchi tenute da pubbliche amministrazioni;
- Appartenenza a ordini professionali;
- Titolo di studio, esami sostenuti;
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo da partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato o categoria di pensione;
- Qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nel registro dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Casi particolari: cittadini stranieri
Gli stati esteri, tanto europei quanto extra UE, hanno una loro legislazione specifica, per cui se un cittadino chiede un certificato per un Comune o altro Ente pubblico estero ha tutto il diritto di ottenerlo, dato che non è detto che in altri Paesi esista l'autocertificazione.
si emetterà dunque un certificato ''valido per l'estero'', contenente tutti i dati previsti dalla nostra normativa.
Viceversa, ricordiamo che l'autocertificazione non esime dalla possibilità di verifica, per cui se uno straniero autocertifica uno stato verificabile in Italia, ad esempio un titolo di studio ottenuto in un Istituto italiano, non ci sono problemi ad accettarla, sempre che non si sia già operato d'ufficio ad acquisire l'informazione.
Un'importante eccezione è prevista per la documentazione che è possibile presentare nelle procedure relative al rilascio dei permessi di soggiorno, per i quali è esclusa la possibilità di avvalersi sia dell'autocertificazione che delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000).
Se invece i documenti a supporto si trovano solamente all'estero, questo esula dalla competenza dell'ufficiale d'anagrafe ed il cittadino straniero dovrà dunque procurare un certificato del proprio Stato, tradotto e apostillato o autenticato, a seconda delle convenzioni i essere con il Paese che lo emette.
Attenzione: il documento deve essere in regola con le convenzioni in essere con il Paese che lo emette.
Cosa serve
Modello di autocertificazione (non obbligatorio)
Cosa si ottiene
Dichiarazione che sostituisce i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
Tempi e scadenze
L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce
Costi
L'autocertificazione e l'attività di controllo della stessa non è soggetta ad alcun costo
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 25/06/2026 12:04:47